LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 13-05-2003
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 10 (Articolazione degli spazi interni ed esterni) 1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. 2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all’accesso e alla frequenza. |
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