LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 13-05-2003
REGIONE MARCHE

DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, PER L’ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 46
del 22 maggio 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 10

(Articolazione degli spazi interni ed esterni)
1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all’articolo 6, 
comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle 
esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in 
condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e 
della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non 
devono presentare barriere architettoniche che costituiscano 
impedimento all’accesso e alla frequenza.

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